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Inchiesta

Le ONLUS

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di RAFFAELE AGOSTINACCHIO*

Chiudiamo il nostro breve excursus tra gli Enti Non Commerciali. Dopo aver parlato di Associazioni, Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, oggi parleremo di ONLUS. “Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”; non lucrative in quanto il loro scopo primario non è il lucro, guadagno, utile; di utilità sociale perché il fine istituzionale – oggetto sociale – è ben definito dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97 il quale definisce categoricamente le attività che un ente non commerciale deve obbligatoriamente svolgere per essere definita quale “ONLUS”.



La ONLUS in effetti, dal punto di vista fiscale, non è una diversa tipologia di ente, bensì è un ente non commerciale – quale possa essere una associazione – che però si distingue dalle altre in quanto il suo “obiettivo sociale” è ben definito tra quelle materie che riguardano il sociale ed i servizi alla collettività.

Il D.Lgs. 460/97 all’art. 10 recita espressamente: “sono ONLUS, le associazioni, i comitati, fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata prevedono espressamente:

  1. Lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

  1. Assistenza sociale e socio-sanitaria;

  2. Assistenza sanitaria;

  3. Beneficenza;

  4. Istruzione;

  5. Formazione;

  6. Sport dilettantistico;

  7. Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico … ivi comprese le biblioteche ….;

  8. Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

  9. Promozione della cultura e dell’arte;

  10. Tutela dei diritti civili;

  11. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero affidata ad università …. .


Oltre, poi, ad essere obbligata all’inserimento di determinate clausole – che non ritroviamo nelle ASD o nelle “semplici” associazioni:


  1. L’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociali;

  2. Il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse;

  3. L’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

  4. L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS;


Vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le prestazioni o cessioni di beni vengono effettuate, nell’ambito della delle attività indicate all’art. 10 nei confronti di tutte quelle persone non inquadrabili come soci, associati, partecipanti e svolte nei confronti di persone svantaggiate fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari; salvo che tali persone “svantaggiate” non siano anche soci.

Anche le concessioni di somme di denaro rese nei confronti di altri Enti di utilità sociale sono considerate attività di beneficenza e quindi tra le attività permesse.

Le ONLUS, oltre alle attività – obbligatorie – istituzionali possono svolgere tutte quelle attività considerate connesse, accessorie e/o integrative di quelle istituzionali purché tali attività non siano prevalenti rispetto a quelle principali e le entrate non superino il limite del 66 per cento rispetto al totale dei proventi.

Così come per le associazioni non ONLUS, è fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, etc. ai propri associati in qualsiasi forma; per esempio con prestazioni o cessione di beni a prezzi al di sotto dei “normali” prezzi di mercato; oppure la corresponsione di stipendi in misura superiore del 20 per cento alle normali “tariffe” riferite ai CCNLL.

Queste sono le associazioni che ricevono lo status di ONLUS esercitando una specifica attività,; poi esistono Enti per i quali lo status di ONLUS è riconosciuto di diritto: le Organizzazioni di Volontariato, le Organizzazioni Non Governative (ONG); ed infine ci sono gli Enti che per espressa previsione normativa non possono essere o diventare ONLUS; queste sono:

  1. Gli Enti Pubblici;

  2. Le società commerciali;

  3. Le Fondazioni Bancarie;

  4. I Partiti e movimenti politici;

  5. Le organizzazioni sindacali;

  6. Le associazioni di datori di lavoro;

  7. Le associazioni di categoria;

  8. Gli Enti non residenti in Italia.


Ma come si diventa ONLUS ? . L’iter amministrativo per vedersi riconoscere lo status di ONLUS, è particolarmente semplice: bisogna redigere o adeguare lo Statuto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, in accordo con le previsioni del D.Lgs. 460/97 e chiedere l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS presso le Direzioni Regionali o Provinciali di norma gestite dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La Direzione Provinciale o Regionale, delibera l’accettazione o il diniego dell’iscrizione, nonché la perdita della qualifica di “ONLUS” in merito a sopravvenute situazioni che facciano perdere i requisiti obbligatori.

L’ ONLUS, è sottoposto, come tutti gli enti non commerciali, alle norme fiscali di cui abbiamo parlato negli articoli precedenti; obblighi, limiti ed agevolazioni fiscali e tributarie in merito alla qualificazione dei redditi come cd. marginali; nonché la loro eventuale tassazione – anche se in maniera agevolata.

Oggetto di un prossimo articolo sarà capire con quali mezzi di sostentamento l’Ente possa autofinanziarsi e quali metodologie mettere in atto per reperire i fondi necessari per raggiungere lo scopo per cui è stato costituito. Nonché parleremo della tassazione nello svolgimento di attività commerciali, gli obblighi contabili, i regimi fiscali applicabili e l’impatto dal punto di vista amministrativo, organizzativo e gestionale che tali obblighi comportano.

*Commercialiste e revisore legale in Bitonto


Informatico, sindacalista, appassionato di politica e sportivo