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Economia & lavoro

Le nuove regole sulla compensazione dei debiti per tributi erariali iscritti a ruolo e non pagati

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di RAFFAELE AGOSTINACCHIO*

Con l’art. 31 del D.L. 78/2010, dal 01 gennaio 2011, tra le altre, entrano in vigore la nuove limitazioni per le compensazioni in presenza di imposte iscritte a ruolo. La manovra correttiva 2010, infatti, ha introdotto il divieto di compensazione, nel mod. F24, dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a Euro 1.500,00=, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.



In caso di inosservanza di tale divieto, sarà applicata una sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato, calcolato sull’intero ruolo compreso di sanzioni, interessi ed aggi. La sanzione non potrà essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa (ricorso in Commissione Tributaria trattandosi di tributi erariali) e non potrà essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Una considerazione a tale ulteriore nuovo “adempimento” è d’obbligo fare:

Tutti i contribuenti, titolari di Partita IVA e non, dovranno portare a conoscenza i propri commercialisti della propria situazione debitoria; aggiornandola “minuto per minuto” in modo da evitare errate compensazioni da parte di chi dovrà compilare materialmente i mod. F24.

Tale considerazione viene fatta in quanto non basterà guardare solo il debito tributario a sé, ma si dovrà guardare anche i relativi oneri accessori (interessi, sanzioni ed aggi di riscossione); per cui, per esperienza, le somme dovute potranno anche raddoppiarsi.

Si riportano nella tabella, in sintesi, le principali novità nel dettaglio:

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI NON PAGATI

NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA 2010

E’ vietato l’utilizzo in compensazione dei crediti “erariali” fino a concorrenza dell’importo dei debiti:

  • iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
  • di ammontare superiore a € 1.500,00;
  • per i quali è scaduto il termine di pagamento;

in modo tale che ai contribuenti che siano debitori morosi verso l’Erario sia inibita la possibilità di utilizzare nel mod. F24 i crediti d’imposta che vantano nei confronti dell’Erario.

AMBITO APPLICATIVO DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE

La rubrica del citato art. 31, nonché la Relazione Governativa fanno riferimento ai ruoli a titolo definitivo, ossia a quelli in cui il debito non è più in attesa di un giudizio. Come prescritto dall’art. 14 del DPR n. 602/73 sono iscritte a ruolo a titolo definitivo:

  • le imposte e/o ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e dell’art 54-bis del DPR n. 633/72;

  • le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

  • i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’Ufficio in base alle risultanze catastali;

  • i relativi interessi e pene pecuniarie.

La disposizione è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) ed ai relativi “accessori”, quali gli interessi, le sanzioni e gli aggi della riscossione

Sono, pertanto, escluse dall’ambito applicativo del divieto le altre imposte, quali:

  • i tributi locali (es. ICI);
  • i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
  • i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).

LIMITE DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Il divieto in esame è applicabile qualora l’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori sia di ammontare superiore a € 1.500. Di conseguenza, non sussiste alcun divieto alla compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo e non pagati di importo pari o inferiore a tale limite.

Tuttavia, tale limite deve ritenersi costituito dall’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia (ad esempio, il divieto opera in presenza di una cartella di pagamento scaduta per € 1.100 a titolo di IRPEF e di un’altra per € 800 a titolo di IVA).

SCADENZA DEL VERSAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE E RUOLO

Ai fini dell’applicazione del divieto di compensazione deve essere scaduto il termine di pagamento della cartella, ovvero deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Qualora sia intervenuta, invece, l’ipotesi di:

  • sospensione della riscossione:
  • concessa, su istanza del contribuente, dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o dalla Direzione provinciale che ha formato il ruolo ex art. 39, DPR n. 602/73;
  • operata dalla Commissione tributaria in seguito alla proposizione del ricorso;
  • operata ai sensi dell’art. 19-bis del DPR n. 602/73, se si verificano situazioni eccezionali tali da alterare lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti; in tal caso la riscossione può essere sospesa, per non più di 12 mesi con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze;

  • concessione di regolare il pagamento delle rate, a seguito di dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73;

non potrà configurarsi un inadempimento del contribuente per i debiti iscritti a ruolo.

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI RICHIESTI A RIMBORSO

L’ultimo periodo del co. 1 dell’art. 31 della Manovra Correttiva 2010 dispone che ai ruoli di ammontare non superiore a € 1.500 non sono più applicabili le disposizioni di cui all’art. 28-ter del DPR n. 602/73, riguardanti il pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione “volontaria” con i crediti richiesti a rimborso.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di violazione del divieto in esame è applicabile la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. Il citato art. 31 prevede che la sanzione:

  • non può essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato;
  • non è applicabile fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa.

DECORRENZA

Le norma che pone limiti alla compensazione è applicabile a decorrere dall’1° gennaio 2011. Si ritiene che lo stesso riguardi i modelli F24 presentati a decorrere da tale data, indipendentemente:

  • dall’anno di maturazione dei crediti;

  • dall’anno di riferimento delle imposte iscritte a ruolo;

  • dall’anno di formazione del ruolo;

  • dall’anno di scadenza del pagamento della relativa cartella.

Commercialista e Revisore Legale

Informatico, sindacalista, appassionato di politica e sportivo